1. All'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;
b) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi informativi;
d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.
2. Presso l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo, per l'immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AISE e dell'AISI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrono indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dell'AISE e dell'AISI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AISE e dell'AISI.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti